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U.S. Città di Palermo, il no del TFN al deferimento di Zamparini: le motivazioni della sentenza, la vicenda Alyssa…

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Lo scorso 23 luglio il Tribunale Federale Nazionale aveva rigettato la richiesta di deferimento nei confronti dell’ex patron rosanero, Maurizio Zamparini nell’ambito del procedimento relativo al fallimento dell’U.S. Città di Palermo. Coinvolti nel medesimo filone e figure anch’esse oggetto di deferimento da parte della Procura Federale, insieme all’imprenditore friulano, erano anche la moglie di quest’ultimo, Laura Giordani, l’ex presidente del club rosanero, Giovanni Giammarva, Andrea Bettini, Daniela De Angeli, Silvana Rita Zamparini, Emanuele Facile, Clive Richardson, John Micheal Treacy, Alessandro Albanese, Walter Tuttolomondo, Attilio Coco, Vincenzo Macaione e Roberto Bergamo.

Le motivazioni alla base della decisione di rigettare il deferimento nei confronti di Zamparini e di tutti gli altri soggetti coinvolti a vario titolo nel filone scandagliato dagli organi di giustizia sportiva sono state depositate e rese note. Secondo quanto illustrato dai giudici del TFN: “…la pur rilevante esposizione debitoria non è stata la causa decisiva che ha condotto la società alla dichiarazione di fallimento…”. Fattore determinante ai fini del dissesto finanziario sarebbe invece stata, sempre secondo il Collegio giudicante del Tribunale Federale Nazionale: “..L’attività fraudolenta posta in essere successivamente e non specificatamente contestata nell’atto di deferimento. La mancata contestazione (anche) di tali specifiche e concrete condotte, a parere del Collegio, interrompe il nesso causale e, impedisce una lineare e completa valutazione delle condotte concatenanti e connesse che avrebbero, qualora accertate, concorso al  fallimento societario”.

Riportiamo alcuni passaggi focali ed esaustivi estrapolati dal documento integrale del TFN.

…agli odierni deferiti non viene censurata alcuna specifica condotta, né attiva, né omissiva, che abbia influito in maniera determinante e decisiva al fallimento della società, e soprattutto alcuna specifica condotta posta a base delle motivazioni della sentenza dichiarativa del fallimento societario o che può essere addotta quale motivazione dominante della predetta statuizione giudiziale”.
Estremamente significativa anche la valutazione sulla famigerata questione Alyssa, con la cessione del marchio a Mepal e l’acquisizione di quest’ultima da parte della società anonima lussemburghese riconducibile all’ex patron rosanero. Elemento fulcro dell’inchiesta della giustizia ordinaria sui conti del vecchio Palermo non valutato influente ai fini della dichiarazioni di fallimento del club secondo quanto si legge in uno specifico passaggio delle motivazioni del TFN:“Invero appare evidente che anche la ben nota operazione della cessione del credito vantato nei confronti della società Alyssa non era stata in prima battuta ritenuta sufficiente per addivenire ad una pronuncia di fallimento.Pertanto, la responsabilità non può essere correlata a generici obblighi di posizione ovvero a presunte omissioni in ordine a mancati interventi di ricapitalizzazione ovvero a mancati solleciti in ordine all’effettuazione di siffatti interventi se non vi è la dimostrazione che tali solleciti avrebbero potuto concretamente impedire il fallimento per la presenza di soggetti disposti a porre in essere tali operazioni.A tal riguardo, tuttavia, deve evidenziarsi che l’analisi specifica delle singole condotte attive o omissive poste in essere trova, a parere del Collegio, un indubbio limite se si analizza nel dettaglio la sentenza dichiarativa di fallimento laddove emerge che il contributo causale determinante alla dichiarazione di fallimento è stato fornito dall’amministratore in carica nel periodo successivo all’11 agosto 2019, non deferito, che ha posto in essere degli atti in frode ex art.173 della legge fallimentare, precludendo in maniera assoluta e tassativa il ricorso al concordato preventivo ex art.161 della legge fallimentare al quale, pure la società era stata ammessa, sebbene con riserva che, di fatto, avrebbe evitato il fallimento…”

Rigettata di conseguenza la proposta di patteggiamento di Daniela De Angeli in quanto come si legge a margine del documento: “Alla luce di quanto sopra esposto il Collegio rigetta il deferimento e per tale motivo ha proceduto a rigettare anche la proposta di patteggiamento in quanto non ritenuta corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti, dovendo si procedere al proscioglimento dell’incolpata, analogamente agli altri deferiti”.

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