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Coronavirus

Coronavirus, nuovo Dpcm di Conte: coprifuoco alle 22, limitazioni per ristoro e commercio. Possibili lockdown regionali

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In arrivo il nuovo Dpcm del premier Conte.

Da giovedì 5 novembre non si potrà uscire di casa dopo le 22.00 se non per ragioni lavorative o di salute, stop a didattica in presenza per le scuole secondarie e sospesi i concorsi, nuove limitazioni per ristorazione e commercio: queste alcune delle novità nel nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Questo è quanto si può leggere, come riporta “La Gazzetta dello Sport”, nella bozza del nuovo Dpcm che il premier Conte sta per firmare.

COPRIFUOCO – “Dalle ore 22.00 alle ore 5.00 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È in ogni caso fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche, per tutto l’arco della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi“.
SCUOLA E CONCORSI – E’ stata decisa la sospensione dello svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all’esercizio delle professioni, a esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica. Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica in modo che il 100 per cento delle attività sia svolta tramite il ricorso alla didattica digitale integrata”. L’attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia continua a svolgersi in presenza, con uso obbligatorio di dispostivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina“.
COMMERCIO, BAR E RISTORANTI – “Nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati. Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle 18.00; il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi; dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze“.
REGIONI – “Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19 sono individuate le Regioni o parti di esse che si collocano in uno “scenario di tipo 3” e con un livello di rischio “alto”. Con ordinanza adottata dal Ministro della salute d’intesa con il presidente della Regione interessata, può essere prevista, in relazione a specifiche parti del territorio regionale ed in ragione del rischio epidemiologico accertato, l’esenzione dall’applicazione di una o più delle misure restrittive. Il Ministro della salute, con frequenza almeno settimanale, provvede con ordinanza all’aggiornamento del relativo elenco ai Le ordinanze di cui ai commi precedenti sono efficaci per un periodo minimo di 15 giorni e comunque non oltre la data di efficacia del presente decreto. Nelle Regioni ivi individuate sono applicate le seguenti misure di contenimento: a) è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza; b) È vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune. c) sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettai i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro“.

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